Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22705 del 08/11/2016 (Rv. 641644 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Presupposti - Entità del reddito percepito dal contribuente - Irrilevanza ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'IRAP, l'entità dei compensi percepiti dal contribuente e, cioè, l'ammontare del reddito conseguito è irrilevante al fine della ricorrenza del presupposto dell' "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)