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Sez. 6, Sentenza n. 9301 del 19/04/1995 Ud. (dep. 01/09/1995) Rv. 203081 - 01

Cosa giudicata penale - Effetti - Preclusione: inammissibilità di un secondo giudizio "ne bis idem" | Presupposto: identità del fatto - Necessità - Riferimento agli elementi costitutivi del reato - Accertamento di merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di associazione di tipo mafioso.
Stato
decisa il 1995-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203081-01

Cosa giudicata penale - Effetti - Preclusione: inammissibilità di un secondo giudizio "ne bis idem"

Il principio della preclusione derivante dal "ne bis in idem", sancito dall'art. 90 cod. proc. pen. 1930, ha come presupposto indefettibile, l'identità del "fatto" oggetto di giudizio, intendendosi per tale ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi e cioè condotta, evento e nesso di causalità, "idem factum" che nel delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nell'appartenenza del soggetto alla medesima "societas sceleris", vale a dire ad uno stesso organismo di stampo mafioso, anche se le attività e i ruoli descritti nei capi di imputazione possono apparire non perfettamente coincidenti tra loro. L'accertamento circa la sussistenza o meno dello stesso fatto, ai fini dell'applicabilità del divieto di "bis in idem", è tipico giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, che si sottrae al controllo di legittimità ove risulti congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)