Sez. 6, Sentenza n. 12263 del 11/02/2004 Cc. (dep. 15/03/2004) Rv. 228470 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Associazione mafiosa - Identità dei fatti - Criteri di valutazione - Ragioni - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per escludere l'identità dei fatti consecutivamente addebitati all'indagato - ai fini dell'applicazione dell'art. 297, comma terzo cod.proc.pen.- non rileva né il termine finale indicato nella contestazione, né il fatto che l'organizzazione sia mutata in relazione al numero dei componenti, o alla circostanza che abbia deciso di contrapporsi ad altre organizzazioni criminali, od in relazione alla ampiezza dell'oggetto del programma criminoso (La Corte ha osservato che a diversa conclusione deve pervenirsi allorché si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti sullo stesso territorio, ovvero un'interruzione del legame associativo dell'indagato, anche per effetto di una pronuncia giudiziale; in tali casi i termini di custodia cautelare relativi al secondo provvedimento decorrono dalla sua notifica od esecuzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)