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Sez. 1, Sentenza n. 3577 del 25/03/1995 (Rv. 491426 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - SOGGETTI PASSIVI | Soggetti solidalmente obbligati al pagamento del tributo - Accordo tra detti soggetti sull'accollo del pagamento dell'imposta da parte di uno di essi - Legittimità di tale accordo - Efficacia limitata alle parti.
Stato
decisa il 1995-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491426-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - SOGGETTI PASSIVI

In tema di imposta sulla pubblicità, il soggetto convenuto in giudizio per il pagamento della imposta relativa alla pubblicità (effettuata, nella specie, in alcuni supermercati) può pretendere di essere tenuto indenne dal soggetto che ha provveduto alla realizzazione della pubblicità accollandosi l'onere dell'integrale pagamento del tributo, atteso che non sussiste alcun divieto di carattere generale di concludere patti con cui una parte si impegni ad accollarsi l'imposta dovuta solidamente va soddisfare l'imposta che la legge pone a carico dell'altra - patti che ovviamente non operano nei confronti del titolare del diritto al tributo - e nessun divieto specifico è contenuto nella legislazione sulla imposta di pubblicità.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)