Sez. 2, Sentenza n. 2445 del 15/03/1994 (Rv. 485707 - 01)
Professionisti - Ingegneri e architetti | Tariffa professionale approvata con legge n. 143 del 1949 - Maggiorazione ex art. 21 - Applicazione - Condizioni.
Professionisti - Ingegneri e architetti
Con riguardo alla tariffa professionale degli ingegneri e architetti, approvato con la legge 2 marzo 1949, n. 143, la maggiorazione prevista all'art. 21 (che richiama le aliquote dell'art. 19 lett. a) e b) e non dell'art. 19 bis) può essere concessa quando l'opera abbia richiesto uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore alla media.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)