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Sez. L, Sentenza n. 1656 del 12/03/1980 (Rv. 405259 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - MENSILITA AGGIUNTIVE PREVISTE DAL CONTRATTO COLLETTIVO - COMPUTABILITA DI INDENNITA AVENTI CARATTERE RETRIBUTIVO - PREVIA INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA DELLE PARTI CONTRAENTI - NECESSITA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITA NELLA TREDICESIMA E NELLA QUATTORDICESIMA MENSILITA DELLE INDENNITA DI 'MAGGIOR LAVORÒ E DI 'DISAGIÒ PER I DIPENDENTI DELLE CENTRALI DEL LATTE.*
Stato
decisa il 1980-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405259-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - MENSILITA AGGIUNTIVE PREVISTE DAL CONTRATTO COLLETTIVO - COMPUTABILITA DI INDENNITA AVENTI CARATTERE RETRIBUTIVO - PREVIA INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA DELLE PARTI CONTRAENTI - NECESSITA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITA NELLA TREDICESIMA E NELLA QUATTORDICESIMA MENSILITA DELLE INDENNITA DI 'MAGGIOR LAVORÒ E DI 'DISAGIÒ PER I DIPENDENTI DELLE CENTRALI DEL LATTE.*

Al fine di stabilire se una determinata indennita avente carattere retributivo sia computabile nella Determinazione delle mensilita aggiuntive previste dal contratto collettivo di categoria, occorre accertare la volonta delle parti contraenti, trattandosi di materia riservata all'autonomia privata o collettiva. (nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima e stata ritenuta corretta la decisione del giudice del merito che ha affermato la computabilita nella tredicesima e quattordicesima mensilita delle indennita di 'maggior lavorò e di 'disagiò avente carattere retributivo, in quanto nel CCNL 12 febbraio 1972, per i dipendenti delle centrali del latte, tali mensilita vanno commisurate sulla retribuzione globale mensile e questa e rappresentata dalla somma della retribuzione individuale e delle indennita a carattere continuativo, compresa l'indennita di mensa, con esclusione delle altre somministrazioni in natura e delle indennita sostitutive di esse, nonche di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, anche se forfetizzato, dell'indennita di maneggio denaro o dell'indennita di trasporto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)