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Sez. L, Sentenza n. 3893 del 15/06/1981 (Rv. 414544 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSI AVENTI IL CARATTERE DELLA CONTINUITA, OBBLIGATORIETA E DETERMINATEZZA O DETERMINABILITA - INCLUSIONE - LIMITI - NON COMPUTABILITA PER DISPOSIZIONI GENERALI O INDIVIDUALI - LEGITTIMITA - CONSEGUENZE - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN SENSO ONNICOMPRENSIVO DA PARTE DEL GIUDICE - DIVIETO - FATTISPECIE RELATIVA AL COSIDDETTO ASSEGNO SPECIALE CORRISPOSTO AGLI ADDETTI AL CENTRO CONTABILE ELETTRONICO DEL BANCO DI NAPOLI.*
Stato
decisa il 1981-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414544-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSI AVENTI IL CARATTERE DELLA CONTINUITA, OBBLIGATORIETA E DETERMINATEZZA O DETERMINABILITA - INCLUSIONE - LIMITI - NON COMPUTABILITA PER DISPOSIZIONI GENERALI O INDIVIDUALI - LEGITTIMITA - CONSEGUENZE - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN SENSO ONNICOMPRENSIVO DA PARTE DEL GIUDICE - DIVIETO - FATTISPECIE RELATIVA AL COSIDDETTO ASSEGNO SPECIALE CORRISPOSTO AGLI ADDETTI AL CENTRO CONTABILE ELETTRONICO DEL BANCO DI NAPOLI.*

Il fatto che tutti i compensi aventi il carattere della continuita, dell'obbligatorieta e della determinatezza (o determinabilita) rientrino normalmente nel concetto di retribuzione non impedisce che talvolta alcuni dei predetti compensi possano invece esserne esclusi, a particolari fini, per effetto di Disposizioni generali o individuali, sempre che queste non violino i limiti fissati dall'ordinamento a tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori. In detta ipotesi, al giudice non e consentito di intendere la retribuzione in senso onnicomprensivo, ma gli e imposto l'Obbligo di ricavare dalla legge o dalla convenzione il piu limitato concetto di retribuzione adottato, nel quale trovano posto soltanto i compensi o gli emolumenti ritenuti rilevanti dalla particolare normativa del caso. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio suesposto, ha giudicato corretta l'affermazione dell'inapplicabilita delle variazioni degli indici della scala mobile al cosiddetto assegno speciale corrisposto agli addetti al centro contabile elettronico del Banco di Napoli e della non computabilita di tale emolumento ai fini della Determinazione delle mensilita aggiuntive). (V 4900/80, mass n 408737; (V 3918/80, mass n 407808; (V 1656/80, mass n 405259; (V 99/77, mass n 383607; (Conf 1175/79, mass n 397387).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)