Sez. 5, Sentenza n. 13208 del 06/06/2007 (Rv. 599295 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Controversie di valore superiore a lire cinque milioni - Declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di procura - Omessa fissazione, da parte del giudice di primo grado, del termine per la sanatoria del vizio - Conseguenze - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE
Allorché venga cassata con rinvio la sentenza del giudice tributario d'appello che, errando, abbia omesso di rilevare l'errore del giudice di primo grado, consistito nell'avere ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di procura senza fissare al ricorrente un termine per sanare tale vizio (così come prescritto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 189 del 2000), la causa va rimessa alla commissione tributaria provinciale e non a quella regionale, in quanto solo la prima è legittimata a fissare alla parte il termine per munirsi del difensore, e quindi a procedere all'esame del merito ove tale termine venga rispettato, ovvero a dichiarare l'inammissibilità del ricorso in caso contrario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)