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Sez. 5, Sentenza n. 620 del 13/01/2006 (Rv. 586407 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Controversie di valore superiore a lire cinque milioni - Ricorrente sprovvisto di assistenza tecnica - Inammissibilità del ricorso - Dichiarazione - Condizioni - Inottemperanza all'ordine di munirsi di un difensore - Mancata emissione dell'ordine - Conseguenze - Vizio del contraddittorio - Impugnazione - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Necessità.
Stato
decisa il 2006-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586407-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE

Nelle controversie tributarie di valore superiore a lire 5.000.000, per effetto dell'interpretazione adeguatrice degli artt. 12, comma quinto, e 18, commi terzo e quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fornita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 189 del 2000, l'inammissibilità del ricorso presentato senza l'assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all'uopo fissato, all'ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartitole dal presidente della commissione tributaria. Costituendo l'assistenza tecnica una condizione di ammissibilità della domanda, detto ordine non può che provenire, con carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e la mancata fissazione del relativo termine si traduce in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio. In tal caso, la riforma della dichiarazione d'inammissibilità da parte della commissione tributaria regionale non consente a quest'ultima di procedere direttamente all'esame del merito, ma impone, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera b), del d.lgs. n. 546 del 1992, la rimessione della causa alla commissione provinciale, perché inviti il ricorrente a munirsi della prescritta assistenza tecnica, con declaratoria d'inammissibilità in caso d'inottemperanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)