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Sez. 5, Sentenza n. 3051 del 08/02/2008 (Rv. 601729 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Difetto di assistenza tecnica - Conseguenze - Obbligo del giudice di invitare la parte a dotarsi di un difensore abilitato - Omissione - Legittimazione dell'Amministrazione a dolersene - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601729-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE

Nel processo tributario, l'omissione da parte del giudice dell'invito al contribuente a dotarsi di idonea assistenza tecnica, là dove questa sia obbligatoriamente prescritta, per un verso non è causa di nullità della sentenza, e per altro verso può essere rilevata solo dalla parte di cui sia stato leso il diritto ad essere adeguatamente assistita. Ne consegue che ove la parte interessata nulla osservi al riguardo, l'amministrazione è priva di interesse a dolersi della suddetta omissione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)