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Sez. 2, Sentenza n. 3110 del 19/11/1973 (Rv. 366880 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI A CAUSA DI MATRIMONIO - NULLITA - OPERATIVITA ALLA SCADENZA DELL'ANNO - ESCLUSIONE - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366880-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI A CAUSA DI MATRIMONIO - NULLITA - OPERATIVITA ALLA SCADENZA DELL'ANNO - ESCLUSIONE - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO - NECESSITA.*

La sanzione di nullita, che, a norma dell'art 1 della legge n 7 del 1963, colpisce il licenziamento per causa di matrimonio esclude che il licenziamento stesso possa diventare operante dopo il decorso dell'anno dalla celebrazione del matrimonio. Pertanto, il datore di lavoro, pur dopo la decorrenza di tale termine, riacquista la facolta di licenziamento solo dopo aver riammesso in servizio la lavoratrice. (la SC ha espressamente avvertito che data la fattispecie, si prescindeva dalla successiva legge 15 luglio 1966 n 604). (V 192/73, mass n 361994).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)