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Sez. 2, Sentenza n. 192 del 19/01/1973 (Rv. 361994 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER CAUSA DI MATRIMONIO - NULLITA - EFFETTO AUTOMATICO ALLA SCADENZA DELL'ANNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361994-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER CAUSA DI MATRIMONIO - NULLITA - EFFETTO AUTOMATICO ALLA SCADENZA DELL'ANNO - ESCLUSIONE.*

La sanzione della nullita, che colpisce i licenziamenti per causa di matrimonio, esclude che si produca automaticamente alla scadenza dell'anno dopo la celebrazione del matrimonio, termine questo previsto dai commi terzo e quinto dell'art 1 legge 9 gennaio 1963, n 7, per fini esclusivamente probatori, l'effetto risolutivo del licenziamento precedentemente intimato.*

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)