Sez. 2, Sentenza n. 192 del 19/01/1973 (Rv. 361994 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER CAUSA DI MATRIMONIO - NULLITA - EFFETTO AUTOMATICO ALLA SCADENZA DELL'ANNO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER CAUSA DI MATRIMONIO - NULLITA - EFFETTO AUTOMATICO ALLA SCADENZA DELL'ANNO - ESCLUSIONE.*
La sanzione della nullita, che colpisce i licenziamenti per causa di matrimonio, esclude che si produca automaticamente alla scadenza dell'anno dopo la celebrazione del matrimonio, termine questo previsto dai commi terzo e quinto dell'art 1 legge 9 gennaio 1963, n 7, per fini esclusivamente probatori, l'effetto risolutivo del licenziamento precedentemente intimato.*
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)