Sez. U, Sentenza n. 7408 del 10/08/1996 (Rv. 499141 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto reale, positivo o negativo di giurisdizione - Presupposti - Cause aventi diversità di "petitum" ma postulanti la soluzione della medesima questione di giurisdizione - Passaggio in giudicato di una o di ambedue le sentenze contrastanti - Denunciabilità del conflitto - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
La denuncia dei conflitti reali, positivi o negativi di giurisdizione, a norma dell'art. 362 cod. proc. civ. - che si verifica non solo quando le due cause siano perfettamente identiche, ma anche quando vi sia una diversità di "petitum", sempre che esse postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione -, può avvenire in ogni tempo e a prescindere dal passaggio in giudicato o meno di una o di ambedue le sentenze contrastanti; in tale ipotesi, la pronunzia delle Sezioni unite sulla giurisdizione costituisce non già oggetto immediato della decisione, bensì effetto della risoluzione del conflitto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)