Sez. L, Sentenza n. 8191 del 06/07/1992 (Rv. 478035 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Personale autoferrotranviario con diritto a pensione - Indennità di buonuscita - Calcolo - Retribuzione base - Onnicomprensività - Clausole contrarie anteriori alla legge n. 297 del 1982 - Nullità.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico
A eseguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1975, anche la retribuzione da prendere a base del calcolo dell'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva per il personale autoferrotranviario con diritto a pensione (accordo nazionale 19 febbraio 1948) deve essere intesa - al pari di quella computabile ai fini dell'indennità di buonuscita del personale senza diritto a pensione - in senso onnicomprensivo secondo i criteri fissati dalle norme inderogabili degli artt. 2120 e 2121 (vecchio testo) cod. civ.: ne consegue la nullità di clausole contrattuali esclusive della computabilità di emolumenti di natura retributiva, come le indennità mensile e giornaliera previste dall'accordo nazionale 21 maggio 1981, essendo irrilevante, in relazione a periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, la circostanza che l'art. 2120, secondo comma, cod. civ. (nuovo testo) consenta alla contrattazione collettiva di derogare "in peius" alla disciplina legale, atteso che tale effetto può essere riconosciuto solo a disposizioni collettive posteriori all'entrata in vigore di detta legge e non anche a disposizioni di contratti collettivi anteriori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1985 num. 297 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)