Sez. L, Sentenza n. 3447 del 13/04/1994 (Rv. 486146 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Indennità di buonuscita per il personale con diritto a pensione - Determinazione - Principio di omnicomprensività - Operatività - Limiti.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico
Nella determinazione dell'indennità di anzianità di buonuscita per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, cessati dal servizio con diritto a pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della predetta indennità dev'essere intesa in senso omnicomprensivo anche dopo l'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, salva restando la possibilità di deroga con i contratti collettivi stipulati successivamente a detta legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)