Sez. L, Sentenza n. 170 del 17/01/1989 (Rv. 461389 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - COLPEVOLE RITARDO NELLE FORMALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI - CONFIGURABILITÀ - ART. 7 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - MANCATA EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO - IRRILEVANZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - COLPEVOLE RITARDO NELLE FORMALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI - CONFIGURABILITÀ - ART. 7 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - MANCATA EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO - IRRILEVANZA.*
L'applicabilità all'i.N.A.D.e.L. delle norme sulla contabilità dello stato - per cui la liquidità e l'esigibilità dei crediti previdenziali verso tale ente si realizzano con l'emissione del mandato di pagamento - non ne esclude, in caso di colpevole ritardo nelle formalità di liquidazione, la responsabilità per tardivo adempimento e la configurabilità della mora dello stesso ente in ordine alla corresponsione della prestazione (nella specie, indennità premio di servizio) da esso dovuta, potendo a tal fine farsi riferimento all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (secondo cui la richiesta di prestazione all'istituto assicuratore S'intende respinta quando siano trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato), nel senso che tale norma vale a costituire automaticamente in mora l'ente allo scadere dei centoventi giorni dalla richiesta dell'assicurato, con l'effetto conseguente di far decorrere da tale data (anziché dalla domanda giudiziale) gli interessi moratori sul suo credito, pur in Mancanza dell'emissione del mandato di pagamento. (V 2675/86, mass n 445733; (V 2675/86, mass n 445735).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219 n. 2, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)