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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11769 del 11/07/2012 (Rv. 623346 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Accettazione della sentenza - Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità - Condizioni - Limiti - Spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A. - Acquiescenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a provvedimento di sgravio adottato dall'Amministrazione finanziaria.
Stato
decisa il 2012-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623346-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione. (Nella specie, la S.C., in applicazione di detto principio, ha escluso che potesse costituire acquiescenza l'adozione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un provvedimento di sgravio relativo a somme iscritte a ruolo e oggetto di cartelle annullate dal giudice di primo grado, nelle more del giudizio di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)