Sez. L, Sentenza n. 7855 del 10/08/1998 (Rv. 517924 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Contratti stipulati con le università - Contratti "strutturalmente" a termine ex art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980 - Esclusione - Contratti "occasionalmente" a termine ricorrendo le condizioni di cui alla legge n. 230 del 1962 - Ammissibilità.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
È da escludere che il rapporto di lavoro dei lettori universitari presenti come connotato tipico l'apposizione di un termine di durata, secondo la configurazione della fattispecie disegnata in origine dall'art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980 (ora abrogato dall'art. 4 legge n. 236 del 1995, anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia CEE del 2 agosto 1993), configurandosi invece come un comune rapporto di lavoro subordinato al quale, pertanto, è applicabile, ricorrendone i presupposti, il regime speciale dettato dalla legge n. 230 del 1962, con la conseguenza che deve ritenersi consentita l'opposizione del termine a norma dell'art. 1 comma secondo lett. c legge n. 230 del 1962 ove il rapporto di lettorato risponda a limitate e temporanee esigenze di insegnamento.
Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Legge 21/06/1995 num. 236 art. 4, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)