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Sez. L, Sentenza n. 2065 del 07/03/1997 (Rv. 502872 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Successivi contratti di durata annuale - Illegittimità ex art. 1 legge n. 230 del 1962 - Sopravvenienza della sentenza della Corte di Giustizia Europea 2 agosto 1993 - Potere - dovere di disapplicazione di tale articolo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502872-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in data 2 agosto 1993 non può trovare applicazione la disposizione dell'art. 28, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non consente, in via generale, il protrarsi oltre l'anno accademico dei contratti stipulati dalle Università con i lettori di lingua straniera; da tale pronuncia consegue il potere - dovere di disapplicare la suddetta norma nazionale decidendo sul rapporto giuridico in contestazione come se la medesima norma non esistesse. Risulta quindi conforme a diritto la sentenza dei giudici di merito che in relazione ad una serie di contratti di durata annuale stipulati in base alla suddetta disciplina (in epoca antecedente alla citata pronuncia della Corte di Giustizia) hanno accertato la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei quali si sono trasformati i successivi contratti stipulati tra le parti, per la nullità del termine apposto a ciascuno di essi in violazione delle norme limitative di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)