Sez. 5 - , Ordinanza n. 11021 del 19/04/2019 (Rv. 653415 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Base imponibile - Azienda ospedaliera universitaria - Costi delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro - Deducibilità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP sono deducibili dalla base imponibile i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro sostenuti dall'azienda ospedaliera universitaria, quale ente equiparato alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e-bis, del d.lgs. n. 446 del 1997, poiché il parametro delle retribuzioni va considerato equivalente a quello costituito, per gli altri soggetti passivi d'imposta, dalla differenza tra valore e costi della produzione diversi da quelli di cui ai numeri 9, 10, lett. c e d, 12 e 13 dell'art. 2425 c.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 10 bis, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)