Sez. 5 - , Sentenza n. 29867 del 13/12/2017 (Rv. 646291 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | - Deducibilità dei contributi obbligatori per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Irrilevanza del metodo di determinazione della base imponibile - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, la portata precettiva dell'art. 11, comma 1, lett. a), punto 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 con riferimento a qualsiasi categoria di soggetto passivo consente la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro prescindendo dal metodo di determinazione della base imponibile (analitico o retributivo), ove si tratti di costi effettivamente sostenuti ed inerenti all'attività svolta e soggetta a tassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo corretta la deduzione dei contributi da parte di un'Azienda Sanitaria ancorché tenuta, in quanto ente equiparato alle amministrazioni pubbliche ex art. 3, comma 1, lett. e-bis, del d.lgs. n. 446 del 1997, ad avvalersi del metodo retributivo).
Riferimenti normativi: DPR 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 CORTE COST., DPR 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 1 CORTE COST., DPR 15/12/1997 num. 446 art. 10 bis com. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)