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Sez. 5 - , Sentenza n. 15036 del 16/06/2017 (Rv. 644552 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Base imponibile - Contributi obbligatori per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Deducibilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644552-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, attesa la portata generale dell'art. 11, comma 1, lett. a), punto 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, rappresentando un costo, sono deducibili dalla base imponibile anche ove il soggetto passivo dell'imposta rientri tra quelli considerati dall'art. 3, comma 1, lett. e-bis), del d.lgs. suddetto, purché sia fornita la prova dell'effettivo loro versamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che un'azienda ospedaliero-universitaria, benchè tenuta ad avvalersi, ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, del cd. metodo retributivo, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, abbia comunque il diritto di dedurre dalla base imponibile i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro).

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. EBIS CORTE COST., DPR 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 1 lett. A.1 CORTE COST., DPR 15/12/1997 num. 446 art. 10 bis com. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)