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Sez. 4, Sentenza n. 32125 del 29/03/2004 Cc. (dep. 23/07/2004) Rv. 229093 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO | Reato di cui all'art. 734 cod. pen.- Danno ambientale - Necessità- Criteri di individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229093-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO

Il reato di cui all'art. 734 cod. pen.(distruzione e deturpamento delle bellezze naturali), si configura in presenza di un effettivo e grave danno ambientale, che risulta anche da una diversa destinazione (lottizzazione) impressa all'opera rispetto all'autorizzazione ottenuta (residence con attrezzature sportive e per il tempo libero), tenuto conto dei rilievi attinenti alla viabilità della zona, di certo insufficiente per servire un insediamento abitativo stabile quale quello risultante dalla lottizzazione, nonché alla totale mancanza di opere di urbanizzazione al servizio dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)