Sez. 3, Sentenza n. 44012 del 24/09/2015 Cc. (dep. 02/11/2015) Rv. 265060 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato di cui all'art. 734 cod. pen. - Accertamento del giudice - Stato iniziale dei lavori - Rilevanza - Esclusione - Autorizzazione della P.A. - Vincolatività - Esclusione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen., stante la sua natura di reato di danno, è configurabile in presenza di un'effettiva compromissione delle bellezze protette, il cui accertamento è rimesso alla concreta valutazione del giudice penale, e prescinde sia dallo stato in cui si trovano i lavori sia dalla valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro probatorio di una porzione di costiera sulla quale erano stati eseguiti interventi preliminari autorizzati dalla Sovrintendenza, consistenti nella infissione di barre di acciaio e posa in opera di reti paramassi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)