diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11716 del 29/01/2001 Ud. (dep. 26/03/2001) Rv. 221203 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO | Reato di cui all'art. 734 c. p. - Danno ambientale - Necessità - Criteri di individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221203-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO

Il reato di cui all'art.734 cod. pen. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali), si configura in presenza di un effettivo e grave danno ambientale, che risulta anche da impatti negativi di tipo percettivo-visivo, storico-culturale in dimensione locale, di quartiere e urbana, come da impatti negativi sull'ecosistema, sul paesaggio e sulla fauna. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato de quo nel caso di una lottizzazione abusiva nel Comune di Bari -località "Punta Perotti").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)