Sez. 2, Sentenza n. 2010 del 25/02/1987 (Rv. 451303 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE - AZIONI NEGATORIE E CONFESSORIE (SERVITUTIS) - LEGITTIMAZIONE PASSIVA (O ATTIVA) DELLO AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - AZIONE DIRETTA ALLA RIMOZIONE DI OPERE COMUNI - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE - AZIONI NEGATORIE E CONFESSORIE (SERVITUTIS) - LEGITTIMAZIONE PASSIVA (O ATTIVA) DELLO AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - AZIONE DIRETTA ALLA RIMOZIONE DI OPERE COMUNI - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITÀ.*
La legittimazione (attiva o) passiva dell'amministratore del condominio, ex art. 1131 cod. civ., in ordine alle controversie che concernono l'esistenza o l'estensione di servitù Prediali costituite (a favore od) a carico della cosa comune o di sue parti, non esclude la necessaria partecipazione al giudizio di tutti i condomini, ove il titolare del fondo dominante, oltre a - od invece di - proporre una confessoria servitutis, agisca, ex art. 1067 comma secondo, per l'eliminazione di opere eseguite nell'edificio (servente) in regime di condominio, che siano tali da impedire o restringere l'Esercizio della servitù trattandosi di Azione che incide - restringendole - sulle facoltà dei contitolari del diritto domenicale di usare della cosa propria iure dominii. (Conf 6396/84, mass n 437968; (Conf 594/80, mass n 404388).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1067 com. 2, Cod. Civ. art. 1070, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)