Sez. 5, Sentenza n. 9114 del 13/05/2004 (Rv. 572848 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE | IVA indebitamente corrisposta per la prestazione di un servizio - Azione di ripetizione nei confronti dell'amministrazione finanziaria - Legittimazione attiva.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE
Con riguardo ad IVA indebitamente corrisposta per la prestazione di un servizio nonostante la dedotta esistenza di una ragione di "moratoria fiscale", la legittimazione all'azione di ripetizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spetta al prestatore del servizio, debitore dell'imposta, e non al destinatario della prestazione, cui compete il diritto di richiedere dal prestatore del servizio l'eventuale restituzione dell'imposta indebitamente versata, nell'ambito di un rapporto regolato dal diritto privato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)