Sez. 5, Sentenza n. 14933 del 06/07/2011 (Rv. 618492 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Imposta calcolata in base all'aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata - Rimborso dell'eccedenza - Azione di ripetizione del cessionario del bene o della prestazione del servizio - Legittimazione passiva dell'Amministrazione finanziaria - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze - Legittimazione passiva del soggetto che ha fatturato l'operazione con aliquota indebita - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In materia di IVA, la legittimazione passiva all'azione di ripetizione esperita dal cessionario del bene o della prestazione di un servizio e finalizzata ad ottenere il rimborso della maggiore imposta calcolata in base all'aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata, non spetta all'Amministrazione finanziaria, ma al soggetto che, avendo fatturato l'operazione con l'aliquota indebita e riscosso in via di rivalsa l'IVA eccedente il dovuto, diviene debitore della differenza di imposta, in quanto già cedente il bene o prestatore del servizio che costituisce il titolo per la detta restituzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)