Sez. U, Sentenza n. 13446 del 13/12/1991 (Rv. 475031 - 01)
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) | IVA indebitamente corrisposta per la prestazione di un servizio - Azione di ripetizione nei confronti dell'amministrazione finanziaria - Legittimazione attiva.
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Con riguardo ad IVA indebitamente corrisposta per la prestazione di un servizio nonostante l'esistenza di una ragione di esenzione (nella specie, ai sensi dell'art. 10 n. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), la legittimazione all'azione di ripetizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spetta al prestatore del servizio, non al committente, il quale ha diritto di ottenere da detto prestatore la restituzione di quanto versato in sede di rivalsa (art. 26 del citato decreto).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)