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Sez. 1, Sentenza n. 5728 del 19/04/2002 (Rv. 553882 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Frazioni residue di beni non più suscettibili di un'utile destinazione - Inclusione nell'espropriazione ex art. 23 legge n. 2359 del 1865 - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553882-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la disposizione contenuta nell'art. 23 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, secondo cui, a richiesta dei proprietari, debbono comprendersi nell'espropriazione anche le frazioni residue dei beni che non siano più suscettibili di un'utile destinazione, non è applicabile nel caso dell'occupazione appropriativa, nella quale l'effetto dell'estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione di essa, a titolo originario, in capo all'ente pubblico, trovano la loro causa indefettibile nell'occupazione illegittima del bene, unitamente alla sua radicale trasformazione, atteso che in siffatta ipotesi non può configurarsi una "assegnazione" in proprietà all'ente pubblico di beni o di parte di essi che non hanno formato oggetto di occupazione e tanto meno di trasformazione.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)