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Sez. 1, Sentenza n. 2738 del 22/03/1994 (Rv. 485850 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Occupazione appropriativa - Frazioni residue dei beni non più suscettibili di un'utile destinazione - Inclusione nell'espropriazione ex art. 23 legge n. 2359 del 1865 - Inammissibilità - Risarcimento del danno - Liquidazione - Perdita di valore della frazione residua - Inclusione.
Stato
decisa il 1994-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485850-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la disposizione contenuta nell'art. 23 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, secondo cui a richiesta dei proprietari debbono comprendersi nell'espropriazione anche le frazioni residue dei beni che non siano più suscettibili di un'utile destinazione, non è applicabile nel caso dell'occupazione appropriativa, nella quale l'effetto dell'estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione di essa, a titolo originario, in capo all'ente pubblico, trova la sua causa indefettibile nell'occupazione illegittima del bene, unitamente alla sua radicale trasformazione, atteso che in siffatta ipotesi non può configurarsi una "assegnazione" in proprietà all'ente pubblico di beni o di parte di essi che non hanno formato oggetto di occupazione e tanto meno di trasformazione e che permangono nella proprietà del privato, ancorché quest'ultimo ha diritto ad essere risarcito per l'intero danno cagionato dall'illecito estintivo-acquisitivo, e quindi non soltanto per quello conseguente alla perdita della proprietà della parte di fondo irreversibilmente occupata, ma anche per quello che proprio la perdita parziale abbia eventualmente prodotto alla parte residua del fondo stesso rimasta di sua proprietà, diminuendone il valore.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)