Sez. 1, Sentenza n. 24435 del 16/11/2006 (Rv. 594088 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione acquisitiva - Parziale - Liquidazione del danno - Perdita di valore della zona residua - Inclusione - Fondamento - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il danno liquidato a seguito di occupazione acquisitiva parziale, al pari dell'indennità di espropriazione, comprende anche il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del fondo parzialmente acquisito, in quanto riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda, due distinte somme, corrisposte l'una per l'acquisizione di una parte del fondo e l'altra a titolo di risarcimento danni per la parte residua (nella specie, il giudice del merito aveva correttamente affermato che, in sede di liquidazione, la perdita della volumetria originariamente realizzabile aveva determinato il valore del danno risarcito per l'estensione occupata, considerata per la sua destinazione edificatoria; la parte residua aveva conservato intatta tale sua destinazione, sebbene con la riduzione derivatane - secondo il rapporto volumetrico stabilito nello strumento urbanistico - e già compensata dal danno liquidato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)