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Sez. L, Sentenza n. 1471 del 02/03/1984 (Rv. 433561 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433561-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La dichiarazione del lavoratore di avere ricevuto quanto dovutogli dal datore di lavoro può assumere valore negoziale di rinunzia o transazione solo in presenza di elementi specifici, desumibili anche aliunde dai quali risulti la volontà certa del dichiarante di abbandonare diritti e ragioni determinate o, comunque, oggettivamente determinabili, costituenti materia di precedenti contestazioni o trattative. L'accertamento al riguardo, implicando valutazioni di fatto, è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, non censurabile in Sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato. (V 5604/82, mass n 423359; (V 1365/81, mass n 411989).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)