Sez. L, Sentenza n. 1471 del 02/03/1984 (Rv. 433561 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La dichiarazione del lavoratore di avere ricevuto quanto dovutogli dal datore di lavoro può assumere valore negoziale di rinunzia o transazione solo in presenza di elementi specifici, desumibili anche aliunde dai quali risulti la volontà certa del dichiarante di abbandonare diritti e ragioni determinate o, comunque, oggettivamente determinabili, costituenti materia di precedenti contestazioni o trattative. L'accertamento al riguardo, implicando valutazioni di fatto, è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, non censurabile in Sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato. (V 5604/82, mass n 423359; (V 1365/81, mass n 411989).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)