Sez. 3, Sentenza n. 35865 del 07/06/2011 Ud. (dep. 04/10/2011) Rv. 250855 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI | Formalità di acquisizione - Inosservanza - Nullità o inutilizzabilità - Esclusione.
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L'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 468, comma quarto bis cod. proc. pen., per l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, non è causa di nullità, non ricadendo in alcuna previsione, espressa o di ordine generale, né di inutilizzabilità, derivando quest'ultima dalla violazione di un divieto di acquisizione, che, quando non è esplicito, è ravvisabile soltanto in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non in relazione alle modalità della sua assunzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 4 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)