Sez. 1, Sentenza n. 1594 del 25/10/2004 Ud. (dep. 20/01/2005) Rv. 230774 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - documenti - verbali di prove di altri procedimenti | Formalità di acquisizione - Inosservanza - Nullità o inutilizzabilità - Esclusione.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - documenti - verbali di prove di altri procedimenti
L'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 468, comma quarto bis cod. proc. pen., per l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, non è sanzionata da alcuna previsione espressa di nullità e non è riconducibile ad alcuna delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178 cod. proc. pen. Nè essa può dar luogo ad una ipotesi di inutilizzabilità, derivando quest'ultima dalla violazione di un divieto di acquisizione, che, quando non è esplicito, è ravvisabile soltanto in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non in relazione alle modalità della sua assunzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)