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Sez. 3, Sentenza n. 2954 del 12/02/1999 Ud. (dep. 05/03/1999) Rv. 213165 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI | Formalità di acquisizione - Inosservanza - Nullità o inutilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213165-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI

L'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento non presuppone che questo sia stato definito con sentenza irrevocabile, peraltro la inosservanza delle formalità all'uopo previste dall'art. 468, comma quarto bis, cod. proc. pen. non è sanzionata da alcuna previsione di nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. Ciò inoltre non comporta la inutilizzabilità degli atti acquisiti irritualmente in quanto questa, a mente dell'art. 191, comma primo, cod. proc. pen., può derivare solo dalla violazione di un divieto di acquisizione che, quando non sia esplicito, può essere riconosciuto come implicito esclusivamente in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non alle modalità di assunzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)