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Sez. 3, Sentenza n. 1377 del 07/06/1962 (Rv. 252211 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA TESTIMONIALE CONTRARIA - NOZIONE - PRECLUSIONE IN SEDE DI GRAVAME - PROVA NUOVA - A SOSTEGNO DI NUOVA ECCEZIONE - COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1962-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252211-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA TESTIMONIALE CONTRARIA - NOZIONE - PRECLUSIONE IN SEDE DI GRAVAME - PROVA NUOVA - A SOSTEGNO DI NUOVA ECCEZIONE - COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI - CONDIZIONI.*

In tema di prova per testimoni, il secondo comma dell'art 244 cod proc civ, tende ad impedire, anche a tutela dell'uguaglianza processuale delle parti, il frazionamento della prova testimoniale e pertanto obbliga la parte, contro la quale la prova e proposta, a far assumere a sua volta, nello stesso grado del giudizio e contestualmente, la prova contraria; dal che il divieto di proporre per la prima volta in appello tale prova contraria, come prova nuova, ammissibile per il disposto dell'art 354 cod proc civ. ma il presupposto necessario per l'applicazione di tali principi e che si deducano a prova i medesimi fatti i quali gia formarono oggetto di prova e, quanto meno, altri fatti i quali, pur essendo sotto qualche aspetto diversi, tendano, tuttavia, a dimostrare l'insussistenza o l'inefficacia dei primi (prova contraria indiretta). Quando invece, oggetto di prova diretta sia stata solo la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, non puo ritenersi prova contraria - neppure indiretta - quella avente ad oggetto altri fatti i quali, senza essere ne idonei ne rivolti a contestare l'accertamento dei primi, ovvero a negarne l'efficacia giuridica, riflettano circostanze non soltanto diverse ma idonee altresi a costituire il fondamento di contro-diritto del convenuto, opponibile alla (dimostrata) pretesa dell'altra parte come mezzo di eccezione. E poiche l'art 345 cod proc civ, consente la proponibilita in appello di nuove eccezioni, nonche la deduzione di nuovi mezzi di prova ne segue che - proponibile essendo l'eccezione per la prima volta in tale grado - essa puo essere del pari provata nei suoi estremi di fatto con tutti i mezzi consentiti dalla legge, non esclusa (se per ogni altro verso ammissibile) la prova testimoniale, ancorche di tale mezzo istruttorio siasi gia avvalsa l'altra parte in primo grado per dimostrare il fondamento della propria domanda, e purche l'eccezione sia fondata su fatti autonomi. Pertanto, l'eccezione di compensazione bene puo essere, oltre che proposta, provata con testimoni in grado d'appello quando i fatti costitutivi del contro-credito vantato dal convenuto che eccepisce sono diversi da quelli posti a fondamento della domanda e provati con lo stesso mezzo in primo grado. (V 460/61, 2969/60, 2161/60, 3715/58, 2773/60, 78/60, 229/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)