Sez. 2, Sentenza n. 1250 del 04/03/1981 (Rv. 411829 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - CONSEGUENZE - PROVA PER TESTI IDONEA A DIMOSTRARNE GLI ESTREMI DI FATTO - AMMISSIBILITA - AMMISSIONE ED ESPLETAMENTO DI TALE PROVA AD OPERA DELL'ALTRA PARTE IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - CONSEGUENZE - PROVA PER TESTI IDONEA A DIMOSTRARNE GLI ESTREMI DI FATTO - AMMISSIBILITA - AMMISSIONE ED ESPLETAMENTO DI TALE PROVA AD OPERA DELL'ALTRA PARTE IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
La proponibilita in appello di una nuova eccezione, consentita dall'art 345 cod proc civ, implica la possibilita di dedurre prova testimoniale per dimostrare gli estremi di fatto della medesima, sebbene di tale mezzo istruttorio si sia gia avvalsa l'altra parte in primo grado, per dimostrare gli elementi costitutivi della propria domanda (nella specie: di revindica), e purche l'eccezione sia fondata su circostanze autonome (nella specie: idonee ad integrare l'acquisto della proprieta ex art 1153 cod civ). (V 1377/62, mass n 252211).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)