Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 13/12/1985 (Rv. 443398 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE CON UNICO ATTO DI PIÙ DECISIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE CON UNICO ATTO DI PIÙ DECISIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, deve ritenersi consentita l'impugnazione con unico atto e per motivi unitari di più distinte pronunce (nella specie, appello davanti alla commissione di secondo grado), qualora tali pronunce siano rese fra le medesime parti e riguardino identiche questioni, ed inoltre detto unico atto le indichi specificamente, con la manifestazione della volontà di impugnarle tutte. (V 2704/81, mass n 413466).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)