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Sez. U, Ordinanza n. 849 del 05/11/1996 (Rv. 500323 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Sanzione disciplinare della privazione dell'esercizio della professione - Ricorso per cassazione avverso la relativa decisione sottoscritto dall'avvocato personalmente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500323-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

L'avvocato, cui il Consiglio nazionale forense - con decisione che è immediatamente esecutiva (salva la sospensione ad opera delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) - abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell'esercizio della professione forense non può sottoscrivere (personalmente) il ricorso per cassazione contro la decisione anzidetta conseguendone in caso contrario l'inammissibilità di tale impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)