Sez. U, Sentenza n. 5092 del 03/05/1993 (Rv. 482180 - 01)
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Impugnazioni | Sanzione disciplinare della privazione dell'esercizio della professione - Ricorso per cassazione sottoscritto dall'avvocato personalmente avverso la relativa decisione - Inammissibilità.
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Impugnazioni
L'avvocato, cui il consiglio nazionale forense - con decisione che è immediatamente esecutiva (salva la sospensione ad opera delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) - abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell'esercizio della professione forense, non può sottoscrivere (personalmente) il ricorso per cassazione avverso la decisione anzidetta, conseguendone in caso contrario l'inammissibilità di tale impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)