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Sez. U, Sentenza n. 5092 del 03/05/1993 (Rv. 482180 - 01)

Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Impugnazioni | Sanzione disciplinare della privazione dell'esercizio della professione - Ricorso per cassazione sottoscritto dall'avvocato personalmente avverso la relativa decisione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482180-01

Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Impugnazioni

L'avvocato, cui il consiglio nazionale forense - con decisione che è immediatamente esecutiva (salva la sospensione ad opera delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) - abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell'esercizio della professione forense, non può sottoscrivere (personalmente) il ricorso per cassazione avverso la decisione anzidetta, conseguendone in caso contrario l'inammissibilità di tale impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)