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Sez. U, Ordinanza n. 3877 del 15/03/2002 (Rv. 553089 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Sanzione disciplinare comportante la privazione dell'esercizio della professione - Ricorso per cassazione avverso la relativa decisione sottoscritto dall'avvocato personalmente - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553089-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

L'avvocato, cui il Consiglio nazionale forense abbia inflitto una sanzione disciplinare (nella specie la cancellazione dall'Albo) che lo priva definitivamente dell'esercizio della professione forense, non può sottoscrivere (personalmente) il ricorso per cassazione contro la decisione anzidetta, conseguendone, in caso contrario, l'inammissibilità di tale impugnazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)