Sez. 3, Sentenza n. 10202 del 03/08/2000 (Rv. 539134 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Art. 112 cod.proc.civ. - Applicabilità - Rilevabilità d'ufficio di vizi diversi da quelli fatti valere con l'opposizione - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il principio ricavabile dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 secondo il quale nel procedimento di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa il giudice deve controllare non solo la validità formale, ma anche la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, deve essere coordinato con l'altro derivante dal principio generale espresso dall'art. 112 cod.proc.civ., secondo il quale deve escludersi il potere del giudice dell'opposizione di rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente nei termini di legge con l'atto introduttivo del giudizio, atteso che questi costituiscono "causa petendi" della relativa domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)