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Sez. 2, Sentenza n. 864 del 18/03/1968 (Rv. 332177 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO PUBBLICO- EFFICACIA PROBATORIA - FIDEFACIENZA FINO A QUERELA DI FALSO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332177-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO PUBBLICO- EFFICACIA PROBATORIA - FIDEFACIENZA FINO A QUERELA DI FALSO - LIMITI.*

L'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, a norma dell'art. 2700 cod.civ., e limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonche ai fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza. Essa non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti ossia alla veridicita ed esattezza delle dichiarazioni stesse, che possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)