Sez. 6, Sentenza n. 7577 del 12/06/1996 Ud. (dep. 29/07/1996) Rv. 205887 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - AUSILIARIO | Incompatibilità assoluta - Esclusione - Indicazione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - AUSILIARIO
La disposizione dell'art. 197 nuovo cod. proc. pen. - che sancisce l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per coloro, anche se ufficiali di P.G., che nel medesimo procedimento abbiano svolto la funzione di ausiliario del P.M. o del giudice - non contempla un'ipotesi di incompatibilità assoluta a testimoniare, ma impedisce soltanto che quei soggetti possono deporre su fatti o circostanze apprese nella funzione di ausiliario; essa quindi non va applicata all'attività che l'ufficiale di P.G. ha compiuto nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, al di fuori dell'occasionale assistenza prestata al singolo atto del magistrato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)