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Sez. 3, Sentenza n. 41620 del 23/11/2006 Ud. (dep. 20/12/2006) Rv. 235468 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO | Reato di cui all'art. 3 n. 8 L. n. 75 del 1958 - Commesso da parte dell'albergatore - Requisiti.
Stato
decisa il 2006-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235468-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO

Integra il reato di favoreggiamento della prostituzione, di cui all'art. 3, comma secondo n. 8), L. 20 febbraio 1958 n. 75, l'attività dell'albergatore che, oltre a fornire alle prostitute la disponibilità delle camere, ponga in essere ulteriori fatti qualificati dalla specifica direzione dell'agevolazione dell'attività delle stesse, quali la mancata identificazione dei clienti del proprio esercizio e la loro non registrazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1968 num. 75 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)