Sez. 3, Sentenza n. 26925 del 05/05/2004 Ud. (dep. 16/06/2004) Rv. 229455 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Nozione.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE
Commette il reato di tolleranza abituale della prostituzione previsto dall'art. 3 n. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 l'albergatore che tolleri abitualmente la presenza di prostitute che intrattengono i loro rapporti con i clienti dell'albergo, dovendosi invece configurare il reato di favoreggiamento previsto dall'art. 3 n. 8 della stessa legge là dove il suddetto comportamento sia caratterizzato dalla mera occasionalità.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1968 num. 75 art. 3 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)