Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 05/11/2013 Ud. (dep. 22/01/2014) Rv. 258639 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Nozione - Favoreggiamento - Differenze fra le condotte.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE
Il reato di tolleranza abituale della prostituzione, previsto dall'art. 3 n. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75, è caratterizzato dalla "abitualità" della condotta, mentre la diversa fattispecie di favoreggiamento, di cui all'art. 3 n. 8 della stessa legge, è connotata dalla mera occasionalità del comportamento ovvero dalla commissione di ulteriori fatti qualificati dalla specifica direzione agevolatrice dell'attività prostitutiva.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)