Sez. 2, Sentenza n. 1325 del 03/02/1993 (Rv. 480655 - 01)
Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario - Chiamato possessore di beni ereditari - In genere | Disposizione dell'art. 485 cod. civ. - Applicabilità anche al caso di possesso (o compossesso) dei beni ereditari da parte del chiamato che non abbia ancora accettato.
Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario - Chiamato possessore di beni ereditari - In genere
La disposizione dell'art. 485 cod. civ., a norma della quale il chiamato all'eredità che a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, dovendosi, in mancanza, considerare erede puro e semplice, è applicabile non solo ai casi di precedente accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, ma anche a quelli di possesso (o compossesso) dei beni ereditari da parte del chiamato che non abbia ancora accettato, come è dimostrato dall'ultimo comma del citato art. 485 che assegna al chiamato il termine di quaranta giorni dal compimento dell'inventario per deliberare se accetta o rinuncia all'eredità riferendosi, appunto, alla ipotesi in cui il chiamato non abbia ancora manifestato in proposito la sua volontà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)