Sez. 5, Sentenza n. 1920 del 29/01/2008 (Rv. 601934 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Successione "mortis causa" - Coniuge del "de cuius" in possesso della casa coniugale - Rinuncia tardiva all'eredità - Acquisto della qualità di erede - Esclusione - Conseguenze - Aliquota proporzionale - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'aliquota proporzionale nei confronti del coniuge del "de cuius" che abbia dichiarato tardivamente di rinunciare all'eredità, in relazione all'abitazione coniugale in possesso del medesimo e di proprietà del "de cuius". Ed infatti in primo luogo non può ritenersi che il possesso di detto bene comporti "ope legis" l'acquisizione della qualità di erede con conseguente effetto traslativo dell'atto abdicativo sottoponibile ad imposta di registro, posto che il coniuge, con l'apertura della successione, diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 540 e 1022 cod. civ., e quindi non a titolo successorio-derivativo bensì a diverso titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori. In secondo luogo quand'anche la rinunzia all'eredità fosse da ritenersi tardiva per mancato rispetto del termine di cui all'art. 485 cod. civ., la qualità di erede così assunta sarebbe improduttiva dell'effetto traslativo della proprietà, in quanto il trasferimento del bene potrebbe conseguire unicamente ad un valido atto di rinunzia con effetti traslativi, nella specie insussistente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1022, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)